IL COMUNE INFORMA: Ordinanza N° 10
Il Sindaco
Visto la deliberazione G. R. n°401 del 21-05-2002 che ha inteso sollecitare una maggiore e attenta gestione delle risorse idriche.
Dato atto che si hanno fondati motivi per ritenere che in questa
stagione estiva si possono verificare delle riduzioni delle fonti
Comunali sull’Approvvigionamento idrico, attesa le scarse
precipitazioni atmosferiche verificatesi nell’autunno-inverno decorso.
Considerato, pertanto, necessario fare un uso razionale delle acque potabili, e solo per uso domestico.
Visto il Regolamento Comunale per la distribuzione dell’acqua potabile
approvato con deliberazione del C. C. n° 21 del 13-07-1963.
Visto l’art. 54 del Testo Unico N° 267/2000.
Visto l’art. 25 dello Statuto Comunale.
Ordina
Per le motivazioni sopra esposte quanto segue:
E’ vietato in modo assoluto, a chiunque, di utilizzare l’acqua potabile
degli acquedotti comunali per usi irrigui e comunque diversi da quelli
espressamente previsti nella concessione.
E’ vietato, altresì, di attingere o trasportare acqua dalle fontane
pubbliche con mezzi di capacità superiore a litri 25 o con canali,
tubi, o altri mezzi dai locali privati.
Nei confronti dei trasgressori della presente Ordinanza, si provvederà
alla sospensione o alla revoca della concessione oltre all’applicazione
di ulteriori penalità previste dalla legge in Vigore.
Le forze dell’Ordine ed i Vigili Urbani sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Comunale
Il Sindaco
Manfredi Dott. Pasquale
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