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Stanno arrivando per posta a molti cittadini proprietari di immobili ubicati nella provincia di Cosenza dei Preavvisi di accertamento relativi a costruzioni e caselle rurali. L'iniziativa, peraltro già resa nota anche dall'Amministrazione comunale per tramite di appositi avvisi, é portata avanti dall'Agenzia del Territorio coadiuvata dagli Uffici del Catasto in base a un D.L. del 2006, e prevede consistenti sanzioni per gli inadempienti.
Riportiamo qui di seguito le due pagine del Preavviso pervenute ad alcuni Campanesi, di modo che altri che, magari essendo domiciliati fuori Campana, ancora non ne sapessero nulla, possano preallertarsi e fare le proprie valutazioni.
Riteniamo anche utile aggiungere che dalla pagina http://www.agenziaterritorio.it/?id=2381 è possibile effettuare, anche solo indicando nome della provincia di Cosenza e nome del comune di Campana, una ricerca sui 22 fabbricati burocraticamente non più considerati rurali e sui 260 considerati non dichiarati, i quali sono appunto identificabili tramite i relativi dati mappali (foglio e particella) nell’elenco pubblicato su detto sito.
Agenzia del Territorio
Ufficio provinciale di Cosenza
Al Sig. ..................................
Cosenza. xx/10/2008
Prot. n°CS xxxxxxxxx
Segnalazione del
Prot. n°
Oggetto:
Articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24/11/2006 - Provvedimento 9 febbraio 2007 del Direttore dell'Agenzia del territorio - Preavviso di accertamento.
Ubicazione dell'immobile Comune: CAMPANA
Via: ............................................................................... n. .......
Identificativo dell'immobile al Catasto Terreni
Sezione: ............ Foglio: ...xx..... Particella: ...xx..... Sub: ..........
Gentile utente,
la informiamo che dalla consultazione degli atti catastali Lei risulta intestatario del bene descritto in oggetto il quale e compreso tra quelli pubblicizzati[1] e per i quali non e ancora pervenuta nessuna documentazione relativa
◊ alla denuncia di nuova costruzione o di variazione per ampliamento
◊ all'atto di aggiornamento a seguito della perdita dei requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.
Nel caso in cui dovesse ravvisare elementi di incoerenza nel presente avviso, La invitiamo cortesemente a segnalarli a questo ufficio[2] con il modello allegato alia presente debitamente compilato. In alternativa, la segnalazione di incoerenza potra essere predisposta on-line accedendo alla sezione "Servizi telematici/Fabbricati non dichiarati ed ex rurali" del sito internet dell'Agenzia del territorio (www.agenziaterritorio.it) e trasmessa allo scrivente seguendo le indicazioni riportate.
Nel caso, invece, di corretto riscontro dei dati, considerato che é scaduto il termine utile per regolarizzare la situazione catastale dell'immobile descritto in oggetto (fissato in 7 mesi dalla data di pubblicizzazione degli immobili), Le comunico che lo scrivente Ufficio provvederà alla predisposizione dell'atto di aggiornamento catastale in surroga, così come stabilito dalla legge[3], con addebito di oneri e spese a Suo carico. Tali oneri e spese saranno calcolati conformemente a quanto previsto dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia del territorio del 13/08/2007[4] "Aggiornamento degli oneri dovuti per la redazione d'ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico del soggetti inadempienti".
La data in cui i funzionari dello scrivente Ufficio dovranno accedere agli immobili per acquisire gli elementi istruttori per predisporre d'ufficio il documento di aggiornamento, Le sarà comunicata entro il 30 novembre 2008 con apposita lettera. Si comunica, altresì, che fino ai tre giorni precedenti la suddetta data Lei potrà produrre autonomamente il documento di aggiornamento in catasto senza che Le venga addebitata alcuna spesa.
Qualora alla data sopra indicata Lei abbia già incaricato alla redazione degli atti di aggiornamento un professionista abilitato e questo non vi abbia ancora provveduto, La invitiamo a comunicarci, mediante I'allegato modello, il nominative del tecnico e i tempi previsti per la redazione del suddetto atto.
Con I'occasione, La informiamo che per il ritardato accatastamento sono previste sanzioni comprese tra un minimo di € 258 ed un massimo di € 2.066. L'importo della sanzione sarà graduate in funzione del periodo intercorso dalla data di scadenza dei termini per I'accatastamento alla data di espletamento dell'aggiornamento catastale.
Per qualunque ulteriore chiarimento potrà rivolgersi al Responsabile del procedimento Elisabetta Gentile dello scrivente Ufficio di Cosenza (tel: 0984-8454138) nella seguente fascia oraria 10.00- 12.00.
IL RESPONSABILE
f.to Cristiano Costantini
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[1] Immobili per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali o che non risultano dichiarati al Catasto e relativi ai comuni di cui al Comunicato dell'Agenzia del territorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 07 dicembre 07.
[2] L'indirizzo dell'ufficio e riportato in calce alla prima pagina della lettera.
Via Barrio, 1 87100 Cosenza tel. 0984-84541 1 e-mail:
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P.I. 06455481009/C.F. 804161 10585
[3] L'articolo 2, comma 36, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge n. 286 del 24/11/2006, riporta: "L'Agenzia del territorio [omissis] individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscal!, nonché quelli che non risultano dichiarati al Catasto. [omissis] rende nota la disponibilità, per ciascun comune, dell'elenco degli immobili individuati [omissis] e provvede a pubblicizzare [omissis] il predetto elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale [omissis]. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta [omissis], gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni [omissis] e a notificarne i relativi esiti".
[4] Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24/08/2007
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